Art. 1
In vigore dal 1 giu 2023
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così rettificato:
1)
All’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera d):
«d)
nelle zone 1(10), le misure di conservazione nel settore della pesca hanno effetto dal 1o maggio 2023.».
2)
Gli allegati I e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2023:1609:oj#art-1