Art. 7
Revoca in casi specifici ad opera di un’autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro
In vigore dal 1 giu 2023
Revoca in casi specifici ad opera di un’autorità responsabile della concorrenza di uno Stato membro
L’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio dell’esenzione stabilita dal presente regolamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
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