Art. 8
Dovuta diligenza
In vigore dal 31 mag 2023
Dovuta diligenza
1. Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.
2. La dovuta diligenza comprende:
a)
la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all’;
b)
le misure di valutazione del rischio di cui all’;
c)
le misure di attenuazione del rischio di cui all’.
Storico versioni
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