Art. 8

Dovuta diligenza

In vigore dal 31 mag 2023
Dovuta diligenza 1.   Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l’operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. 2.   La dovuta diligenza comprende: a) la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all’; b) le misure di valutazione del rischio di cui all’; c) le misure di attenuazione del rischio di cui all’.
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Dovuta diligenza (Art. 8 Regolamento (UE) 2023/1115) — Testo vigente | Portale Normativo