Art. 6

Mandatario

In vigore dal 31 mag 2023
Mandatario 1.   L’operatore o il commerciante può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza in applicazione dell’, paragrafo 2. In tali casi l’operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’. 2.   Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell’Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, qualora ciò non sia possibile, in inglese. 3.   Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette o mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato, né li esporta, senza presentare la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell’, paragrafo 2, per conto di tale operatore. In tali casi, l’operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’ e comunica a tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.
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