Art. 5

Obblighi del commerciante

In vigore dal 31 mag 2023
Obblighi del commerciante 1.   Il commerciante che non è una PMI («commerciante non PMI») è considerato un operatore non PMI ed è soggetto agli obblighi e alle disposizioni degli , agli articoli da 8 a 13, all’, paragrafi da 8 a 11, e all’ in relazione alle materie prime interessate e ai prodotti interessati che mette a disposizione sul mercato. 2.   Il commerciante che è una PMI («commerciante PMI») mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 3. 3.   Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti; b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati. 4.   Il commerciante PMI conserva per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al paragrafo 3 e le fornisce su richiesta alle autorità competenti. 5.   Il commerciante PMI che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. 6.   Il commerciante, che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui agli , compreso l’accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.
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