Art. 4
Obblighi dell’operatore
In vigore dal 31 mag 2023
Obblighi dell’operatore
1. L’operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all’ prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati sono conformi all’.
2. L’operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che, sulla base della dovuta diligenza esercitata a norma dell’, conclude che i prodotti interessati sono conformi all’, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti attraverso il sistema di informazione di cui all’. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via elettronica, contiene le informazioni indicate all’allegato II per i prodotti interessati e una dichiarazione dell’operatore secondo cui l’operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.
3. Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, l’operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato all’. L’operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all’.
4. L’operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:
a)
i prodotti interessati sono non conformi;
b)
l’esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;
c)
l’operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. L’operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l’immissione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato. Nel caso delle esportazioni, l’operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
6. L’operatore offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli ai sensi dell’, compreso l’accesso ai locali e la messa a disposizione di documentazione e registri.
7. L’operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.
8. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’operatore che è una PMI («operatore PMI») è esentato dall’obbligo di esercitare la dovuta diligenza per i prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi che sono già stati oggetto di dovuta diligenza a norma del paragrafo 1 del presente articolo e per i quali è già stata presentata una dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all’. In tali casi, su richiesta, l’operatore PMI comunica alle autorità competenti il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l’operatore PMI esercita la dovuta diligenza in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
9. L’operatore che non è una PMI («operatore non PMI») può fare riferimento alle dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate conformemente all’ solo dopo aver accertato che la dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati contenuti nei prodotti interessati o fabbricati a partire da essi è stata esercitata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. L’operatore non PMI include i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza che sono già state presentate in conformità dell’ nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che presenta a titolo del paragrafo 2 del presente articolo. Per le parti di prodotti interessati che non sono state oggetto di dovuta diligenza, l’operatore non PMI esercita la dovuta diligenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
10. L’operatore che faccia riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza già presentata conformemente all’ mantiene la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati all’, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile prima dell’immissione di tali prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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