Art. 33

Sistema di informazione

In vigore dal 31 mag 2023
Sistema di informazione 1.   Entro il 30 dicembre 2024 la Commissione istituisce e in seguito mantiene un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in conformità dell’, paragrafo 2. 2.   Fatto salvo l’adempimento degli obblighi di cui ai capi 2 e 3, il sistema di informazione assicura quanto meno le funzionalità seguenti: a) registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatari nell’Unione; per gli operatori che vincolano i prodotti interessati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione», inclusione nel profilo di registrazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) stabilito in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013; b) registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all’operatore o al commerciante interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione; c) presentazione del numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti in conformità dell’, paragrafi 8 e 9; d) ove possibile, conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione; e) registrazione dell’esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza; f) interconnessione con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, conformemente all’, anche per consentire le notifiche e le richieste di cui all’, paragrafi da 6 a 9; g) fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli di cui all’, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell’individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all’, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti; h) agevolazione dell’assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti, e tra le autorità competenti e la Commissione, ai fini dello scambio di informazioni e dati; i) sostegno alla comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell’attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, mediante l’uso di strumenti digitali per la gestione dell’approvvigionamento. 3.   La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione nell’ambito del presente articolo, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro mandatari, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento. 5.   In linea con la politica di apertura dei dati dell’Unione, la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l’interoperabilità, il riutilizzo e l’accessibilità.
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Sistema di informazione (Art. 33 Regolamento (UE) 2023/1115) — Testo vigente | Portale Normativo