Art. 32
Accesso alla giustizia
In vigore dal 31 mag 2023
Accesso alla giustizia
1. Le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse sufficiente, determinato conformemente ai sistemi nazionali di mezzi di ricorso, compresi i casi in cui tali persone soddisfano gli eventuali criteri stabiliti nel rispettivo diritto nazionale, comprese le persone che abbiano presentato un’indicazione comprovata conformemente all’, hanno accesso a procedure amministrative o giudiziarie volte a esaminare la legalità di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicate eventuali disposizioni del diritto nazionale che disciplinano l’accesso alla giustizia e quelle che fanno obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali.
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