Art. 31
Indicazioni comprovate di persone fisiche o giuridiche
In vigore dal 31 mag 2023
Indicazioni comprovate di persone fisiche o giuridiche
1. Le persone fisiche o giuridiche possono presentare indicazioni comprovate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori o commercianti non si conformino al presente regolamento.
2. Le autorità competenti valutano senza indebito ritardo e con diligenza e imparzialità le indicazioni comprovate, ivi compresa la fondatezza delle segnalazioni, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui l’esecuzione di controlli e lo svolgimento di audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali non conformità con il presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell’ per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento di un’indicazione comprovata, salvo diversa indicazione nel diritto nazionale, l’autorità competente comunica, alle persone di cui al paragrafo 1 che hanno presentato indicazioni comprovate, il seguito riservato alla presentazione di tali indicazioni e ne indicano i motivi.
4. Fatti salvi gli obblighi ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), gli Stati membri prevedono misure per proteggere l’identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano indicazioni comprovate o che effettuano indagini al fine di verificare il rispetto del presente regolamento da parte degli operatori o dei commercianti.
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