Art. 3
Divieti
In vigore dal 31 mag 2023
Divieti
Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a)
sono a deforestazione zero;
b)
sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
c)
sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1115:oj#art-3