Art. 28

Interfaccia elettronica

In vigore dal 31 mag 2023
Interfaccia elettronica 1.   La Commissione sviluppa un’interfaccia elettronica basata sull’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all’, paragrafi da 6 a 9, del presente regolamento tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all’ del presente regolamento. Tale interfaccia elettronica è predisposta entro il 30 giugno 2028. 2.   La Commissione sviluppa un’interfaccia elettronica in conformità dell’ del regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire che: a) operatori e commercianti si conformino all’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell’ del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso l’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all’ del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e b) la dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione di cui all’. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e definiscono in particolare i dati da trasmettere conformemente a detti paragrafi, compreso il relativo formato. Gli atti di esecuzione chiariscono inoltre in che modo eventuali modifiche dello status assegnato dalle autorità competenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all’ devono essere notificate immediatamente e automaticamente alle autorità doganali competenti tramite l’interfaccia elettronica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Gli atti di esecuzione possono anche stabilire che determinati dati figuranti nella dichiarazione di dovuta diligenza e necessari per le attività delle autorità doganali, tra cui la vigilanza e la lotta contro le frodi, siano trasmessi e registrati nei sistemi doganali nazionali e dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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