Art. 27

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità

In vigore dal 31 mag 2023
Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità 1.   La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni allo scopo di rendere possibile l’approccio basato sul rischio di cui all’, paragrafo 5, peri prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono e di garantire che i controlli siano efficaci ed effettuati conformemente al presente regolamento. 2.   Le autorità doganali e le autorità competenti cooperano conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e si scambiano, anche per via elettronica, le informazioni necessarie ad espletare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. 3.   Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore, il commerciante o il mandatario. 4.   Qualora abbiano ricevuto informazioni in conformità del presente articolo, le autorità competenti possono comunicare tali informazioni alle autorità competenti di altri Stati membri in conformità dell’, paragrafo 3. 5.   Le informazioni relative al rischio sono scambiate come segue: a) tra le autorità doganali conformemente all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013; b) tra le autorità doganali e la Commissione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013; c) tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di altri Stati membri, conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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