Art. 26
Controlli
In vigore dal 31 mag 2023
Controlli
1. I prodotti interessati vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione» sono soggetti ai controlli e alle misure di cui al presente capo. L’applicazione del presente capo lascia impregiudicate tutte le altre disposizioni del presente regolamento nonché gli altri atti giuridici dell’Unione che disciplinano l’immissione in libera pratica o l’esportazione delle merci, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e i relativi articoli 46, 47, 134 e 267. Tuttavia, il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 non si applica ai controlli sui prodotti interessati che entrano nel mercato per quanto riguarda l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.
2. Le autorità competenti sono responsabili dell’esecuzione complessiva del presente regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono. Nello specifico spetta alle autorità competenti, a norma dell’, individuare i controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli di cui all’, se tali prodotti interessati siano conformi all’. Le autorità competenti assolvono tali responsabilità conformemente alle disposizioni pertinenti del capo 3.
3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità doganali effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono a norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali controlli si basano principalmente sull’analisi dei rischi, come stabilito all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce. A tal fine, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia messa a disposizione tramite l’interfaccia elettronica di cui all’, paragrafo 2, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di un prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza assegnato a tale prodotto interessato dal sistema di informazione di cui all’.
5. Al fine di tener conto della conformità al presente regolamento nel consentire l’immissione in libera pratica o l’esportazione di un prodotto interessato:
a)
fino all’istituzione dell’interfaccia elettronica di cui all’, paragrafo 1, non si applicano i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e le autorità doganali si scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell’ e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e di tale cooperazione nel consentire l’immissione in libera pratica o l’esportazione dei prodotti interessati;
b)
una volta istituita l’interfaccia elettronica di cui all’, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e le notifiche e le richieste ai sensi dei paragrafi da 6 a 9 del presente articolo sono effettuate attraverso tale interfaccia elettronica.
6. Quando effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica o di esportazione di un prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce, le autorità doganali esaminano, avvalendosi dell’interfaccia elettronica di cui all’, paragrafo 1, lo status assegnato dalle autorità competenti alla corrispondente dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema di informazione di cui all’.
7. Se lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo indica che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è stato identificato, a norma dell’, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione, le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato.
8. Se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative all’immissione in libera pratica o all’esportazione previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, le autorità doganali autorizzano l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce nei casi seguenti:
a)
lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo non indica che il prodotto interessato è stato identificato, a norma dell’, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione;
b)
l’immissione in libera pratica o l’esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 del presente articolo e le autorità competenti non hanno chiesto di mantenere la sospensione in conformità dell’, paragrafo 3;
c)
l’immissione in libera pratica o l’esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 e le autorità competenti hanno notificato alle autorità doganali che la sospensione dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione del prodotto interessato può essere revocata.
9. Se concludono che il prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce è non conforme, le autorità competenti ne danno notifica alle autorità doganali e le autorità doganali non autorizzano l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato.
10. L’immissione in libera pratica o l’esportazione non è considerata prova di conformità al diritto dell’Unione e, in particolare, al presente regolamento.
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