Art. 25
Sanzioni
In vigore dal 31 mag 2023
Sanzioni
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono:
a)
sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (24) e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;
b)
confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;
c)
confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
d)
esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
e)
divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
f)
divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’ in caso di violazione grave o di recidività.
3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per violazioni del presente regolamento e le sanzioni loro irrogate entro 30 giorni dalla data in cui le sentenze passano in giudicato, tenendo conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di tali sentenze contenente gli elementi seguenti:
a)
il nome della persona giuridica;
b)
la data della sentenza definitiva;
c)
una sintesi delle attività per le quali è stata accertata la violazione del presente regolamento da parte della persona giuridica; e
d)
la natura della sanzione irrogata e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.
Storico versioni
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