Art. 24
Azioni correttive in caso di non conformità
In vigore dal 31 mag 2023
Azioni correttive in caso di non conformità
1. Fatto salvo l’, le autorità competenti, se stabiliscono che un operatore o un commerciante non si è conformato al presente regolamento o che un prodotto interessato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato è non conforme, impongono senza indugio all’operatore o al commerciante di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità entro un termine specificato e ragionevole.
2. Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l’operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi:
a)
rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;
b)
impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;
c)
ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;
d)
donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti.
3. Indipendentemente dalle misure correttive adottate a norma del paragrafo 2, l’operatore o il commerciante pone rimedio a eventuali carenze del sistema di dovuta diligenza al fine di prevenire il rischio di ulteriori non conformità al presente regolamento.
4. Se l’operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 entro il termine specificato dall’autorità competente di cui al paragrafo 1, o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, una volta trascorso tale termine le autorità competenti garantiscono l’applicazione dell’azione correttiva richiesta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato.
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