Art. 23

Misure provvisorie

In vigore dal 31 mag 2023
Misure provvisorie Gli Stati membri prevedono la possibilità per le loro autorità competenti di adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti interessati o la sospensione dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell’esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, qualora sia stata riscontrata una potenziale non conformità con il presente regolamento sulla base di uno degli elementi seguenti: a) l’esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell’ o le indicazioni comprovate presentate a norma dell’; b) i controlli di cui agli ; c) l’individuazione di rischi da parte del sistema di informazione di cui all’. Se necessario, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.
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Misure provvisorie (Art. 23 Regolamento (UE) 2023/1115) — Testo vigente | Portale Normativo