Art. 22

Comunicazione

In vigore dal 31 mag 2023
Comunicazione 1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. Tali informazioni includono: a) i piani di controllo e i criteri di rischio su cui tali piani si basavano; b) il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, commercianti non PMI e altri commercianti in relazione al numero totale di operatori, commercianti non PMI e altri commercianti, compresi i tipi di non conformità individuati; c) la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati e i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza; d) in caso di non conformità, le misure correttive adottate a norma dell’ e le sanzioni irrogate a norma dell’; e) la percentuale di controlli effettuati con preavvisi a norma dell’, paragrafo 13, il cui uso è giustificato dalle autorità competenti nelle loro relazioni sulle attività di controllo. 2.   Entro il 30 ottobre di ogni anno i servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello dell’Unione dell’applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
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