Art. 22
Comunicazione
In vigore dal 31 mag 2023
Comunicazione
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. Tali informazioni includono:
a)
i piani di controllo e i criteri di rischio su cui tali piani si basavano;
b)
il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, commercianti non PMI e altri commercianti in relazione al numero totale di operatori, commercianti non PMI e altri commercianti, compresi i tipi di non conformità individuati;
c)
la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati e i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;
d)
in caso di non conformità, le misure correttive adottate a norma dell’ e le sanzioni irrogate a norma dell’;
e)
la percentuale di controlli effettuati con preavvisi a norma dell’, paragrafo 13, il cui uso è giustificato dalle autorità competenti nelle loro relazioni sulle attività di controllo.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno i servizi della Commissione pubblicano un quadro generale a livello dell’Unione dell’applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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