Art. 17
Prodotti interessati che richiedono un’azione immediata
In vigore dal 31 mag 2023
Prodotti interessati che richiedono un’azione immediata
1. Le autorità competenti individuano le situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità all’ tale da rendere necessaria un’azione immediata da parte delle autorità competenti prima che tali prodotti interessati siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati. Le autorità competenti registrano tali situazioni individuate nel sistema di informazione di cui all’.
2. Quando un’autorità competente individua le situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ivi compreso quando un operatore presenta una dichiarazione di dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati, il sistema di informazione di cui all’ individua l’elevato rischio di non conformità all’ e informa le autorità competenti, le quali:
a)
adottano misure provvisorie immediate a norma dell’ per sospendere l’immissione o la messa a disposizione di tali prodotti interessati sul mercato; oppure
b)
una volta istituita l’interfaccia elettronica di cui all’, paragrafo 1, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, chiedono alle autorità doganali di sospenderne l’immissione in libera pratica o l’esportazione a norma dell’, paragrafo 7.
3. Le sospensioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo terminano entro tre giorni lavorativi, o 72 ore nel caso di prodotti interessati deperibili, a decorrere dal momento in cui il rischio elevato di non conformità è individuato nel sistema di informazione di cui all’. Se, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludono di aver bisogno di più tempo per stabilire se i prodotti interessati rispettano l’, esse prorogano il periodo di sospensione di ulteriori periodi di tre giorni lavorativi, mediante misure provvisorie supplementari adottate a norma dell’ oppure, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell’, paragrafo 7.
Storico versioni
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