Art. 15
Assistenza tecnica, orientamenti e scambio di informazioni
In vigore dal 31 mag 2023
Assistenza tecnica, orientamenti e scambio di informazioni
1. Fatto salvo l’obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell’, lo Stato membro può fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti. Anche la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può fornire, ove necessario, orientamenti agli operatori e alle autorità competenti. L’assistenza tecnica e di altro tipo e gli orientamenti tengono conto della situazione delle PMI, microimprese comprese, e delle persone fisiche, al fine di agevolare il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione nel sistema di informazione di cui all’. Prendono inoltre in considerazione i pertinenti atti giuridici dell’Unione, attuali e futuri, che prevedono obblighi di dovuta diligenza.
2. Lo Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nella valutazione del rischio ai sensi dell’, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
3. Le autorità competenti e la Commissione monitorano continuamente e si scambiano informazioni su qualsiasi modifica significativa della configurazione degli scambi dei prodotti interessati che possa portare a eludere il presente regolamento.
4. L’assistenza è fornita in modo da non compromettere l’indipendenza, gli obblighi giuridici o le responsabilità delle autorità competenti nel far rispettare il presente regolamento.
5. La Commissione può agevolare l’attuazione armonizzata del presente regolamento formulando orientamenti pertinenti e promuovendo un adeguato scambio di informazioni, coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra le autorità competenti e la Commissione.
Storico versioni
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