Art. 14

Autorità competenti

In vigore dal 31 mag 2023
Autorità competenti 1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento. 2.   Al più tardi entro il 30 dicembre 2023 lo Stato membro comunica alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni. 3.   La Commissione pubblica sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti senza indebito ritardo. La Commissione lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri. 4.   Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri, indipendenza funzionale e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al presente capo.
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