Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 31 mag 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di:
a)
ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
b)
ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
2. Ad eccezione dell’, paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai prodotti interessati elencati nell’allegato I la cui produzione avvenga prima della data indicata all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1115:oj#art-1