Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 31 mag 2023
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di: a) ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale; b) ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale. 2.   Ad eccezione dell’, paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai prodotti interessati elencati nell’allegato I la cui produzione avvenga prima della data indicata all’, paragrafo 1.
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