Art. 90
Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
In vigore dal 31 mag 2023
Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate
1. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell’ambito del normale esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione.
2. La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.
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