Art. 86

Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato

In vigore dal 31 mag 2023
Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato 1.   Il presente titolo si applica agli atti compiuti da qualsiasi persona in relazione a cripto-attività ammesse alla negoziazione o in relazione alle quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione. 2.   Il presente titolo si applica a qualsiasi operazione, ordine o condotta relativi alle cripto-attività di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una piattaforma di negoziazione. 3.   Il presente titolo si applica alle azioni e alle omissioni, nell’Unione e nei paesi terzi, riguardanti le cripto-attività di cui al paragrafo 1.
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Art. 86 Regolamento (UE) 2023/1114 — Ambito di applicazione delle norme in materia di abusi di mercato | Portale Normativo