Art. 64
Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
In vigore dal 31 mag 2023
Revoca dell’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività
1. Le autorità competenti revocano l’autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività se il prestatore di servizi per le cripto-attività:
a)
non si è avvalso dell’autorizzazione entro 12 mesi dalla data della stessa;
b)
ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione;
c)
non ha prestato servizi per le cripto-attività per nove mesi consecutivi;
d)
ha ottenuto l’autorizzazione in modo irregolare, ad esempio presentando dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
e)
non soddisfa più le condizioni di concessione dell’autorizzazione e non ha adottato le azioni correttive richieste dall’autorità competente entro il termine fissato;
f)
non dispone di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per individuare e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;
g)
ha violato gravemente il presente regolamento, incluse le disposizioni relative alla tutela dei possessori di cripto-attività o dei clienti di prestatori di servizi per le cripto-attività, o dell’integrità del mercato.
2. Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività nei casi seguenti:
a)
il prestatore di servizi per le cripto-attività ha violato le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;
b)
il prestatore di servizi per le cripto-attività ha perso l’autorizzazione come istituto di pagamento o l’autorizzazione come istituto di moneta elettronica e lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività non ha posto rimedio alla situazione entro 40 giorni di calendario.
3. Laddove un’autorità competente revochi un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, ne informa senza indebito ritardo l’ESMA e i punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’.
4. Le autorità competenti possono limitare la revoca dell’autorizzazione a un determinato servizio per le cripto-attività.
5. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano l’autorità competente di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato:
a)
è una filiazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;
b)
è una filiazione dell’impresa madre di un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione;
c)
è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un prestatore di servizi per le cripto-attività autorizzato nell’altro Stato membro in questione.
6. Prima di revocare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti possono consultare l’autorità responsabile di vigilare sulla conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività alle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
7. L’ABE, l’ESMA e qualsiasi autorità competente di uno Stato membro ospitante possono chiedere in qualsiasi momento all’autorità competente dello Stato membro d’origine di verificare se il prestatore di servizi per le cripto-attività soddisfa ancora le condizioni alle quali gli è stata concessa l’autorizzazione, qualora sussistano motivi per sospettare il contrario.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono, attuano e mantengono procedure adeguate per garantire il trasferimento tempestivo e ordinato delle cripto-attività e dei fondi dei loro clienti a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività in caso di revoca dell’autorizzazione.
Storico versioni
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