Art. 8

Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione

In vigore dal 25 mag 2023
Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione 1.   Le sementi specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato dopo che l’autorità competente o l’operatore professionale interessato ha concluso che sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato; b) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da più di 30 piante madri tale lotto di sementi specificate, prima della trasformazione, è stato sottoposto a campionamento e prove, come stabilito nell’allegato, da parte dell’autorità competente per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, o è stato sottoposto dagli operatori professionali a campionamento e a prove sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e, in base a tali prove, è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato. L’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato è stata notificata all’autorità competente e i lotti di sementi specificate infetti non sono spostati all’interno del territorio dell’Unione; c) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da 30 o meno piante madri sono stati effettuati dall’autorità competente, o dagli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente, campionamento e prove come stabilito nell’allegato per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle sementi specificate o su ciascuna pianta madre di tali sementi specificate. In base a tali prove le sementi specificate o le piante madri sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. L’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato è stata notificata all’autorità competente e i lotti di sementi specificate derivanti dalle piante madri infette non sono spostati all’interno del territorio dell’Unione; d) in caso di presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031; e) l’origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), le sementi specificate che sono state raccolte prima del 31 agosto 2023, di cui l’autorità competente o l’operatore professionale interessato abbia accertato la conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione, possono essere spostate all’interno dell’Unione accompagnate da un passaporto delle piante attestante la conformità a tali prescrizioni. 3.   I lotti di sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato. 4.   Il campionamento e le prove sono effettuati conformemente all’allegato. 5.   Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per il rilascio di un passaporto delle piante non si applicano alle sementi specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.
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