Art. 7

Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate

In vigore dal 25 mag 2023
Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate 1.   Le piante da impianto specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato dopo che l’autorità competente o l’operatore professionale interessato ha concluso che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che soddisfano le prescrizioni di cui agli ; b) le piante da impianto specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato; c) le piante da impianto specificate che hanno presentato sintomi dell’organismo nocivo specificato sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell’autorità competente e dette prove hanno dimostrato che tali piante sono indenni dall’organismo nocivo specificato; d) i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti di piante specificate mediante l’applicazione di opportune misure igieniche. Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all’allegato. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 per il rilascio di un passaporto delle piante non si applicano alle piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.
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