Art. 5

Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 25 mag 2023
Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato 1.   Le autorità competenti effettuano nel loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato. 2.   Le suddette indagini: a) comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell’allegato; e b) si basano: i) sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell’organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato; e ii) su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato. 3.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nel corso dell’anno civile precedente.
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