Art. 11

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

In vigore dal 25 mag 2023
Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, o presso un punto di controllo di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, come stabilito nell’allegato del presente regolamento. Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele e della Cina, il tasso di campionamento e di prove è rispettivamente del 50 % e del 100 %.
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