Art. 1
In vigore dal 22 mag 2023
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera t) è sostituita dalla seguente:
«t)
“armonizzazione dei sistemi di gestione”, processo coordinato tramite cui i sistemi di gestione di due o più organizzazioni interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità;»;
b)
è aggiunta la seguente lettera u):
«u)
“aeromobili a motore complessi”:
i)
un aereo:
—
con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg, o
—
certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o
—
certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
—
dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica, o
ii)
un elicottero certificato:
—
per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o
—
per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o
—
per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
iii)
un aeromobile a rotore basculante (“tilt rotor” o convertiplano);»;
2)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Requisiti applicabili alle organizzazioni addette all’addestramento e alle autorità competenti che rilasciano le licenze»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:
«4. Tutti i corsi di formazione di base, o parte di essi, iniziati prima del 12 giugno 2024 sono ultimati, compresi eventuali esami connessi, prima del 12 giugno 2026. Anche i corrispondenti attestati di riconoscimento sono rilasciati prima del 12 giugno 2026.
5. Gli attestati di riconoscimento di cui al paragrafo 4 sono rilasciati in conformità al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024.
6. Ai fini del rilascio o della modifica di una licenza di manutenzione aeronautica in conformità all’allegato III (parte 66) dopo il 12 giugno 2024, l’autorità competente accetta lo stato degli esami teorici fondamentali di un richiedente corrispondente al presente regolamento nella versione applicabile prima del 12 giugno 2024, come conforme ai requisiti del presente regolamento nella versione applicabile a decorrere dal 12 giugno 2024.»
;
3)
l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;
4)
l’allegato IV (parte 147) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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