Art. 3

In vigore dal 16 mag 2023
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023. Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l’apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 e dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:980:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo