Art. 2

In vigore dal 16 mag 2023
All’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 è inserito il comma seguente: «Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l’apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal presente regolamento.».
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