Art. 2

In vigore dal 16 mag 2023
1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm, il dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all', paragrafo 2. 2.   La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 1 è sospesa. 3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 2 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all', paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
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