Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 12 mag 2023
Misure transitorie Il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «TradismokeTM A MAX» elencato nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, prodotti ed etichettati prima del 4 giugno 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 4 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2023/952 — Misure transitorie | Portale Normativo