Art. 1
In vigore dal 11 mag 2023
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalla società elencata di seguito è la seguente:
Società
Dazio antidumping definitivo (%)
Codice addizionale TARIC
Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.
6,9 %
A976
3. Il codice addizionale TARIC A989 («Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd») è chiuso mediante il presente atto.
4. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto dell’inchiesta) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/934.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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