Art. 1

In vigore dal 11 mag 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex (esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato), attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402200010) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Dazio antidumping definitivo (%) Codice addizionale TARIC Huzhou Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. Zhejiang Unifull Hi-Tech Industry Co., Ltd. 23,7 899E Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd. 9,7 899F Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 17,2 A977 Tutte le altre società (eccetto Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. — codice addizionale TARIC A976) 23,7 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 5.   Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci descritte al paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021), b) non è collegata a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento, e c) ha effettivamente esportato le merci descritte al paragrafo 1 o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione può modificare l’allegato al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 17,2 %.
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