Art. 8
Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto
In vigore dal 10 mag 2023
Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto
1. Ai fini dell’ e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all’, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:
a)
le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;
b)
le norme internazionali;
c)
gli accordi internazionali;
d)
i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell’Unione;
e)
le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
f)
le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;
g)
lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;
h)
codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
i)
la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;
j)
i requisiti di sicurezza adottati a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:988:oj#art-8