Art. 7

Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza

In vigore dal 10 mag 2023
Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza 1.   Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’ del presente regolamento nei casi seguenti: a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o b) in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto dall’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 3.   Tuttavia, la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.
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