Art. 44

Sanzioni

In vigore dal 10 mag 2023
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento che impongono obblighi agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione conformemente al diritto nazionale. 2.   Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 3.   Qualora non siano state notificate in precedenza, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 13 dicembre 2024 e notificano ad essa senza ritardo eventuali successive modifiche ad esse pertinenti.
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