Art. 38

Protocolli d’intesa

In vigore dal 10 mag 2023
Protocolli d’intesa 1.   Le autorità nazionali competenti e la Commissione possono promuovere protocolli d’intesa volontari con gli operatori economici o i fornitori di mercati online nonché con le organizzazioni che rappresentano i consumatori o gli operatori economici, al fine di assumere impegni volontari per migliorare la sicurezza dei prodotti. 2.   Gli impegni volontari assunti nell’ambito di tali protocolli d’intesa non pregiudicano gli obblighi degli operatori economici e dei fornitori di mercati online previsti dal presente regolamento e da altre normative pertinenti dell’Unione.
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