Art. 37
Rimedi in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto
In vigore dal 10 mag 2023
Rimedi in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto
1. Fatte salve le direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771, in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto disposto da un operatore economico o ordinato da un’autorità nazionale competente, l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto offre al consumatore un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.
2. Fatti salvi eventuali altri rimedi che l’operatore economico responsabile del richiamo può offrire al consumatore, l’operatore economico offre al consumatore la scelta tra almeno due dei seguenti rimedi:
a)
la riparazione del prodotto richiamato;
b)
la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità; o
c)
un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l’importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.
In deroga al primo comma, l’operatore economico può offrire al consumatore un solo rimedio qualora altri rimedi fossero impossibili o, rispetto al rimedio proposto, imponessero all’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, compresa l’eventualità che il rimedio alternativo possa essere fornito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il consumatore ha sempre diritto al rimborso del prodotto se l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. La riparazione da parte di un consumatore è considerata un rimedio efficace solo se può essere eseguita facilmente e in sicurezza dal consumatore e se è prevista nell’avviso di richiamo. In questi casi, l’operatore economico responsabile del richiamo per la sicurezza del prodotto fornirà ai consumatori le istruzioni necessarie, parti di ricambio gratuite o aggiornamenti del software. La riparazione da parte di un consumatore non priva quest’ultimo dei diritti previsti dalle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771.
4. Lo smaltimento del prodotto da parte dei consumatori rientra tra le azioni che i consumatori devono intraprendere a norma dell’, paragrafo 2, lettera d), solo qualora tale smaltimento possa essere effettuato facilmente e in sicurezza dal consumatore, e non pregiudica il diritto del consumatore di ottenere un rimborso o la sostituzione del prodotto richiamato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Il rimedio non deve comportare inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto. Per i prodotti che per loro natura non sono trasportabili, l’operatore economico organizza il ritiro del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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