Art. 36

Avviso di richiamo

In vigore dal 10 mag 2023
Avviso di richiamo 1.   Se le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto sono fornite ai consumatori in forma scritta, conformemente all’, paragrafi 1 e 4, esse assumono la forma di un avviso di richiamo. 2.   Un avviso di richiamo che possa essere facilmente compreso dai consumatori deve essere disponibile nella/e lingua/e dello/degli Stato/i membro/i in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato e comprendere i seguenti elementi: a) il titolo, consistente nei termini «Richiamo per la sicurezza del prodotto»; b) una descrizione chiara del prodotto richiamato, tra cui: i) immagine, nome e marca del prodotto; ii) numeri di identificazione del prodotto, quali il numero di lotto o di serie, e, se applicabile, l’indicazione grafica dei punti in cui trovarli sul prodotto; e iii) informazioni sul periodo e il luogo in cui il prodotto è stato venduto nonché sull’identità del venditore, se disponibili; c) una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, evitando qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori, compresi termini ed espressioni come «volontario», «precauzionale», «discrezionale», «in situazioni rare» o «in situazioni specifiche» o l’indicazione che non sono stati segnalati incidenti; d) una descrizione chiara dell’azione che i consumatori dovrebbero intraprendere, compresa l’istruzione di smettere immediatamente di usare il prodotto richiamato; e) una descrizione chiara dei rimedi a disposizione dei consumatori, in conformità dell’; f) il numero di telefono gratuito o il servizio interattivo online presso cui i consumatori possono ottenere maggiori informazioni nella/e lingua/e ufficiale/i dell’Unione; e g) un incoraggiamento a divulgare ad altri le informazioni sul richiamo, se del caso. 3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce il modello di avviso di richiamo, tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. Tale modello è messo a disposizione dalla Commissione in un formato che consenta agli operatori economici di creare facilmente un avviso di richiamo, anche in formati accessibili alle persone con disabilità.
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