Art. 29
Richiesta alla Commissione di un parere sulle divergenze nella valutazione del rischio
In vigore dal 10 mag 2023
Richiesta alla Commissione di un parere sulle divergenze nella valutazione del rischio
1. I prodotti che sono stati ritenuti pericolosi sulla base di una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato in uno Stato membro a norma del presente regolamento sono considerati pericolosi dalle autorità di vigilanza del mercato in altri Stati membri.
2. Se le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri giungono a conclusioni diverse in termini di identificazione o livello del rischio sulla base della propria indagine e valutazione del rischio, qualsiasi Stato membro può deferire la questione alla Commissione, chiedendo il suo parere in materia, e la Commissione emette, senza indebito ritardo, un parere sull’identificazione o sul livello di rischio del prodotto in questione, a seconda dei casi. Nel caso in cui la questione non sia stata deferita alla Commissione, quest’ultima può comunque esprimere un parere di propria iniziativa. Ai fini dell’emissione del parere di cui al presente paragrafo, la Commissione può chiedere informazioni e documenti pertinenti e invita tutti gli Stati membri a esprimere il loro parere.
3. Se la Commissione emette un parere a norma del paragrafo 2, gli Stati membri ne tengono debita considerazione.
4. La Commissione redige gli orientamenti per l’attuazione pratica del presente articolo.
5. La Commissione elabora periodicamente una relazione sull’applicazione del presente articolo e la presenta alla rete per la sicurezza dei consumatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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