Art. 28

Azione dell’Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave

In vigore dal 10 mag 2023
Azione dell’Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave 1.   Se viene a conoscenza di un prodotto o di una categoria specifica o di un gruppo di prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare tutte le misure appropriate, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri, mediante atti di esecuzione adeguati alla gravità e all’urgenza della situazione se: a) il rischio non può, in considerazione della natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, dalla categoria o dal gruppo di prodotti, e compatibilmente con il grado di gravità o urgenza, essere trattato nell’ambito di altre procedure previste dallo specifico diritto dell’Unione applicabili ai prodotti di cui trattasi; e b) il rischio può essere eliminato in modo efficace soltanto con l’adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello dell’Unione al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno. Tali misure possono comprendere misure che vietano, sospendono o limitano l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti o che stabiliscono condizioni speciali per la loro valutazione di conformità per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, se del caso, o per la loro commercializzazione, come le prove a campione rappresentative sui tali prodotti, al fine di garantire un elevato livello di protezione della sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri adottano, nell’ambito della loro giurisdizione, tutte le opportune misure di applicazione necessarie per garantire l’effettiva attuazione di tali atti di esecuzione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano la Commissione in merito alle misure di applicazione adottate. La Commissione valuta periodicamente l’efficacia delle misure di applicazione adottate dagli Stati membri e informa la rete per la sicurezza dei consumatori dei risultati di tale valutazione. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione determinano la data in cui cesseranno di essere applicati. 3.   Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza dei consumatori, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 4.   L’esportazione dall’Unione di un prodotto la cui immissione o messa a disposizione sul mercato dell’Unione è stata vietata in base ad una misura adottata in conformità del paragrafo 1 o del paragrafo 3 è vietata, a meno che la misura non la consenta espressamente per motivi debitamente giustificati. 5.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta motivata di esaminare la necessità di adottare una misura di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3.
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