Art. 24
Relazioni
In vigore dal 10 mag 2023
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro due anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 e successivamente ogni anno, i dati relativi all’applicazione del presente regolamento.
A seguito della comunicazione degli Stati membri, la Commissione redige annualmente una relazione di sintesi e la mette a disposizione del pubblico.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, determina gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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