Art. 22

Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

In vigore dal 10 mag 2023
Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti 1.   Fatti salvi gli obblighi generali di cui all’ del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online designano un punto di contatto unico che consente la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti, in particolare ai fini della notifica degli ordini emessi a norma del paragrafo 4 del presente articolo. I fornitori di mercati online si registrano sul portale Safety Gate e indicano sul portale Safety Gate le informazioni relative al loro punto di contatto unico. 2.   Fatti salvi gli obblighi generali di cui all’ del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online designano un punto unico di contatto per consentire ai consumatori di comunicare direttamente e rapidamente con loro in relazione a questioni concernenti la sicurezza dei prodotti. 3.   I fornitori di mercati online devono disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti al fine di conformarsi senza indebito ritardo ai pertinenti requisiti del presente regolamento. 4.   In merito ai poteri conferiti dagli Stati membri a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato il potere necessario, per quanto riguarda un contenuto specifico che si riferisce a un’offerta di un prodotto pericoloso, di emettere un ordine che imponga ai fornitori dei mercati online di eliminare tale contenuto dalla loro interfaccia online, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avvertimento esplicito. Tali ordini sono emessi conformemente alle condizioni minime di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. I fornitori di mercati online adottano le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi a norma del presente paragrafo e agiscono senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. Essi informano l’autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l’ordine del seguito che è stato dato mediante mezzi elettronici utilizzando le informazioni di contatto dell’autorità stessa pubblicati nel portale Safety Gate. 5.   Gli ordini emessi a norma del paragrafo 4 possono imporre al fornitore di un mercato online, per il periodo prescritto, di eliminare dalla sua interfaccia online tutti i contenuti identici relativi all’offerta del prodotto pericoloso in questione, di disabilitare l’accesso ad esso o di mostrare un avvertimento esplicito, purché la ricerca del contenuto in questione sia limitata alle informazioni identificate nell’ordine e non imponga al fornitore di un mercato online di effettuare una valutazione indipendente di tale contenuto e che la ricerca e la rimozione possano essere effettuate in modo proporzionato mediante strumenti automatizzati affidabili. 6.   I fornitori di mercati online tengono conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi notificate dalle autorità di vigilanza del mercato in linea con l’, ricevute attraverso il portale Safety Gate, al fine di applicare le loro misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l’accesso al contenuto che si riferisce alle offerte di prodotti pericolosi sul loro mercato, se del caso, anche utilizzando l’interfaccia interoperabile con il portale Safety Gate a norma dell’. Essi informano l’autorità che ha effettuato la notifica al sistema d’allarme rapido Safety Gate di qualsiasi azione intrapresa utilizzando i dettagli di contatto dell’autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel portale Safety Gate. 7.   Ai fini della conformità all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, i fornitori di mercati online utilizzano almeno il portale Safety Gate. 8.   I fornitori di mercati online trattano, senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, le notifiche relative alle questioni di sicurezza dei prodotti in relazione al prodotto offerto in vendita online attraverso i loro servizi, ricevute a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2065. 9.   Ai fini della conformità agli obblighi di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto concerne le informazioni sulla sicurezza del prodotto, i fornitori di mercati online concepiscono e organizzano la loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire almeno le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e garantiscono che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell’elenco dei prodotti: a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l’indirizzo postale ed elettronico al quale il fabbricante può essere contattato; b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. 10.   Le procedure interne di cui al paragrafo 3 comprendono meccanismi che consentono agli operatori commerciali di fornire: a) le informazioni di cui al paragrafo 9 del presente articolo, comprese le informazioni sul fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, sulla persona responsabile ai sensi dell’, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; e b) la loro autocertificazione con cui si impegnano a offrire solo prodotti conformi al presente regolamento e informazioni supplementari sull’identificazione, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, se del caso. 11.   Ai fini della conformità con l’ del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto concerne la sicurezza dei prodotti, i fornitori di mercati online sospendono, per un periodo di tempo ragionevole e dopo aver emesso un avviso preventivo, la fornitura dei loro servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non conformi al presente regolamento. 12.   I fornitori di mercati online cooperano con le autorità di vigilanza del mercato, con gli operatori commerciali e con gli operatori economici pertinenti al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da un prodotto che è, o è stato, offerto online attraverso i loro servizi. In particolare, i fornitori di mercati online: a) garantiscono di fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori, tra l’altro: i) informando direttamente tutti i consumatori interessati che hanno acquistato attraverso le loro interfacce il prodotto in questione in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto di cui siano effettivamente a conoscenza o se alcune informazioni devono essere portate all’attenzione dei consumatori per garantire l’uso sicuro di un prodotto («avviso di sicurezza») conformemente all’ o 36, o a entrambi; ii) pubblicando informazioni sui richiami per la sicurezza dei prodotti sulle loro interfacce online; b) informano l’operatore economico pertinente della decisione di rimuovere il contenuto relativo a un’offerta di un prodotto pericoloso o di disabilitarne l’accesso; c) cooperano con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici pertinenti per garantire l’efficacia dei richiami dei prodotti, anche astenendosi dal porre ostacoli ai richiami dei prodotti; d) informano immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto in questione è stato messo a disposizione sul mercato in merito ai prodotti pericolosi che sono stati offerti sulle loro interfacce online, dei quali sono effettivamente a conoscenza, fornendo gli opportuni dettagli a loro disposizione sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla quantità per Stato membro di prodotti ancora in circolazione sul mercato, se disponibile, e su qualsiasi misura correttiva che, in base alle loro conoscenze, sia già stata adottata; e) cooperano per quanto riguarda gli incidenti a loro notificati, tra l’altro: i) informando senza indugio gli operatori commerciali e gli operatori economici pertinenti in merito alle informazioni ricevute per quanto riguarda incidenti o problemi di sicurezza, qualora siano a conoscenza del fatto che il prodotto in questione è stato offerto da tali operatori commerciali attraverso le loro interfacce; ii) notificando senza indugio attraverso il Safety Business Gateway qualsiasi incidente, di cui siano stati informati, che comporti un rischio grave o un danno effettivo per la salute o la sicurezza di un consumatore, causato da un prodotto messo a disposizione sul proprio mercato online e informandone il fabbricante; f) cooperano con le autorità di contrasto a livello dell’Unione e nazionale, compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), attraverso uno scambio regolare e strutturato di informazioni sulle offerte che sono state rimosse sulla base del presente articolo dai fornitori di mercati online; g) permettono l’accesso alle loro interfacce da parte degli strumenti online gestiti dalle autorità di vigilanza del mercato per identificare i prodotti pericolosi; h) collaborano per identificare, per quanto possibile, la catena di fornitura dei prodotti pericolosi, rispondendo alle richieste di dati qualora le informazioni pertinenti non siano disponibili al pubblico; i) su richiesta motivata delle autorità di vigilanza del mercato, se i fornitori di mercati online o i venditori online hanno messo in atto ostacoli tecnici all’estrazione di dati dalle loro interfacce online («data scraping»), consentono il recupero di tali dati solo a fini di sicurezza dei prodotti in base ai parametri di identificazione forniti dalle autorità di vigilanza del mercato richiedenti.
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