Art. 18

Prescrizioni specifiche in materia di tracciabilità per determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti

In vigore dal 10 mag 2023
Prescrizioni specifiche in materia di tracciabilità per determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti 1.   Per alcuni prodotti, categorie o gruppi di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, sulla base degli incidenti registrati nel Safety Business Gateway, delle statistiche del Safety Gate, dei risultati delle attività congiunte sulla sicurezza dei prodotti e di altri indicatori o prove pertinenti, e dopo aver consultato la rete per la sicurezza dei consumatori, gruppi di esperti e portatori di interessi pertinenti, la Commissione può istituire un sistema di tracciabilità al quale aderiscono gli operatori economici che immettono e mettono a disposizione tali prodotti sul mercato. 2.   Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento attraverso: a) la determinazione dei prodotti, delle categorie o dei gruppi di prodotti o componenti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori di cui al paragrafo 1; la Commissione indica negli atti delegati in questione se ha fatto ricorso alla metodologia di analisi del rischio prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/417 (30) della Commissione o, se tale metodologia non è adeguata al prodotto in questione, fornisce una descrizione dettagliata della metodologia utilizzata; b) la specificazione dei tipi di dati che gli operatori economici sono tenuti a raccogliere e conservare mediante il sistema di tracciabilità di cui al paragrafo 2; c) la specificazione delle modalità di visualizzazione e di accesso ai dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 2; d) la specificazione dei soggetti che hanno accesso ai dati di cui alla lettera b) e a quali dati hanno accesso, compresi i consumatori, gli operatori economici, i fornitori dei mercati online, le autorità nazionali competenti, la Commissione e le organizzazioni di interesse pubblico, o qualsiasi organizzazione che agisca per loro conto. 4.   Le autorità di vigilanza del mercato, i consumatori, gli operatori economici e altri soggetti pertinenti hanno accesso a titolo gratuito ai dati di cui al paragrafo 3 sulla base dei rispettivi diritti di accesso stabiliti nell’atto delegato applicabile adottato a norma del paragrafo 3, lettera d). 5.   Nell’adottare le misure di cui al paragrafo 3, la Commissione tiene conto: a) del rapporto costo-efficacia delle misure, compreso l’impatto delle misure sulle imprese, in particolare le PMI; b) di un calendario adeguato per consentire agli operatori economici di prepararsi a tali misure; e c) della compatibilità e dell’interoperabilità con altri sistemi di tracciabilità dei prodotti già stabiliti a livello dell’Unione o internazionale.
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