Art. 17

Informazioni agli operatori economici

In vigore dal 10 mag 2023
Informazioni agli operatori economici 1.   La Commissione fornisce agli operatori economici, a titolo gratuito, informazioni generali relative al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri forniscono agli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni specifiche relative all’attuazione del presente regolamento a livello nazionale e alle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento. A tal fine si applica l’, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). La Commissione adotta orientamenti specifici per gli operatori economici, in particolare per quanto concerne le esigenze degli operatori che si qualificano come PMI, comprese le microimprese, su come adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento.
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