Art. 10

Obblighi dei rappresentanti autorizzati

In vigore dal 10 mag 2023
Obblighi dei rappresentanti autorizzati 1.   Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. 2.   Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce, su richiesta, una copia di tale mandato alle autorità di vigilanza del mercato. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i compiti seguenti: a) fornire a un’autorità di vigilanza del mercato, a seguito di una richiesta motivata di quest’ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la sicurezza del prodotto in una lingua ufficiale comprensibile per detta autorità; b) se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di credere che un prodotto in questione sia un prodotto pericoloso, informarne il fabbricante; c) informare le autorità nazionali competenti di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel loro mandato mediante una notifica al Safety Business Gateway, qualora le informazioni non siano già state fornite dal fabbricante o su istruzione del fabbricante; d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare in modo efficace i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
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