Art. 26

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 10 mag 2023
Monitoraggio e valutazione 1.   eu-LISA stabilisce procedure per monitorare lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC rispetto agli obiettivi relativi alla programmazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento di detta piattaforma rispetto agli obiettivi concernenti i risultati tecnici, il rapporto costi/benefici, l’utilizzabilità, la sicurezza e la qualità del servizio. 2.   Le procedure di cui al paragrafo 1 prevedono la possibilità di elaborare statistiche tecniche periodiche ai fini del monitoraggio e contribuiscono alla valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC. 3.   Se sussiste il rischio di un importante ritardo nel processo di sviluppo, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio quanto prima dei motivi del ritardo, del relativo impatto finanziario e sulle tempistiche e delle misure che intende adottare per porre rimedio alla situazione. 4.   Una volta completato lo sviluppo della piattaforma di collaborazione per le SIC, eu-LISA presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che illustra in che modo gli obiettivi sono stati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la programmazione e i costi, giustificando eventuali discrepanze. 5.   Nel caso di un aggiornamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC che potrebbe comportare costi elevati, eu-LISA informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di procedere all’aggiornamento. 6.   Entro due anni dopo l’entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC: a) eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresi i relativi aspetti di sicurezza non sensibili e rende pubblica tale relazione; b) sulla base della relazione di eu-LISA di cui alla lettera a), la Commissione effettua una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC e trasmette una relazione di valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio. Ogni anno successivamente alla presentazione della relazione di cui al primo comma, lettera a), eu-LISA presenta alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico della piattaforma di collaborazione per le SIC, compresi gli aspetti non sensibili della sicurezza, e rende pubblica tale relazione. Ogni quattro anni successivamente alla trasmissione della relazione di valutazione globale di cui al primo comma, lettera b), e sulla base delle relazioni presentate da eu-LISA conformemente al secondo comma, la Commissione effettua una valutazione globale della piattaforma di collaborazione per le SIC e trasmette una relazione di valutazione globale al Parlamento europeo e al Consiglio. 7.   Entro 18 mesi dalla data di entrata in funzione della piattaforma di collaborazione per le SIC, la Commissione, previa consultazione di Europol e del gruppo consultivo di cui all’, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità, la fattibilità, l’adeguatezza e il rapporto costi/benefici di un potenziale collegamento della piattaforma di collaborazione per le SIC a SIENA. Tale relazione comprende anche le condizioni, le specifiche tecniche e le procedure per garantire un collegamento sicuro ed efficiente. Ove del caso, tale relazione è corredata delle necessarie proposte legislative, che possono includere il conferimento alla Commissione del potere di adottare le specifiche tecniche di tale collegamento. 8.   Le autorità competenti degli Stati membri, Eurojust, Europol, l’EPPO, l’OLAF e gli altri organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo e la relazione di valutazione globale della Commissione di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Essi forniscono inoltre al segretariato della rete delle SIC le informazioni necessarie per redigere la relazione annuale di cui all’, lettera e). Le informazioni di cui alla prima e alla seconda frase del presente paragrafo non mettono a repentaglio i metodi di lavoro, né comprendono indicazioni sulle fonti, sui nomi di membri del personale o sulle indagini. 9.   eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la valutazione globale di cui al paragrafo 6.
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