Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 mag 2023
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica al trattamento delle informazioni, compresi i dati personali, nel contesto di una SIC. Ciò comprende lo scambio e la conservazione di dati operativi come pure di dati non operativi. 2.   Il presente regolamento si applica alle fasi operativa e post-operativa di una SIC, a partire dal momento della firma del pertinente accordo SIC fino alla completa rimozione dei dati operativi e non operativi di tale SIC dal sistema di informazione centralizzato. 3.   Il presente regolamento non modifica né incide in altro modo sulle disposizioni giuridiche vigenti relative alla costituzione, alla conduzione o alla valutazione delle SIC.
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